CITTADINANZA PER DISCENDENZA SECONDO IL CRITERIO DELLO IUS SANGUINIS
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani.
La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del diretto discendente.
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:
- che la discendenza abbia inizio da un avo nato in Italia (dante causa);
- che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età o emancipazione del diretto discendente;
- che sia comprovata la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale. Si ricorda che gli atti rilasciati in Australia necessitano di essere convalidati con Apostille.
ULTERIORI REQUISITI
Il Decreto-Legge n. 36/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, secondo le nuove disposizioni, il richiedente nato all’estero, oltre a dover rispettare le condizioni di cui sopra, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve anche rientrare in almeno una delle seguenti fattispecie:
- deve avere esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana);
- un genitore (anche adottivo) o un nonno deve possedere – o avere posseduto al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana alla nascita del richiedente;
- un genitore (anche adottivo) cittadino deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della nascita o adozione del richiedente.
APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
Gli ulteriori requisiti di cui sopra non si applicano alle istanze di cittadinanza presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, o alle istanze, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025, prenotato e confermato entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025. Per tutti gli altri casi, viene applicata la nuova normativa.
Per domande “presentate” si intende consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate.
Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.
ATTENZIONE
- La donna italiana perdeva la cittadinanza se contraeva matrimonio con cittadino straniero fino al 01/01/1948.
- La donna italiana trasmette la cittadinanza solo dopo il 01/01/1948.
ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA PER DISCENDENZA
- SOLO i cittadini maggiorenni possono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza. Per i cittadini minorenni si invita a prendere visione di quanto riportato al link.
- L’istanza può essere presentata presso questo Consolato Generale d’Italia a Melbourne SOLO da cittadini australiani o cittadini di altri Stati provvisti di visto australiano di residenza permanente negli Stati del Victoria o della Tasmania.
Prova della residenza in Victoria o in Tasmania è richiesta al momento della presentazione della domanda.
- L’istanza è individuale, va presentata di persona previo appuntamento da prendersi online e corredata della documentazione richiesta.
- Qualora due o più membri della stessa famiglia intendono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso dante causa, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa al dante causa e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in Victoria o Tasmania.
- I residenti nel Victoria o Tasmania i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa al dante causa in originale.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire:
- Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
a) Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque:
b) Atti di nascita, muniti di traduzione italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
c) Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione italiana se formato all’estero;
d) Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
e) Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
f) Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
g) Prova di residenza nello Stato della Victoria o Tasmania;
h) Passaporto in corso di validità.
- Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:
- Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana del nonno o genitore dante causa:
- Certificati negativi di cittadinanza;
- Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
- Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi del genitore o adottante italiano;
- Certificato storico di residenza rilasciato dal Comune Italiano.
Gli Atti di Stato Civile Australiani e le Dichiarazioni di Non-Acquisto o di Acquisto della Cittadinanza Australiana dovranno essere completi di Apostille e traduzione.
In caso di documenti non australiani, dovranno essere debitamente legalizzati e tradotti e il richiedente dovrà verificare con il Consolato italiano competente la correttezza formale e sostanziale della documentazione.
In casi eccezionali, questo Consolato Generale potrà certificarne la traduzione secondo le modalità sopra menzionate, posto che il documento straniero sia redatto in inglese quale lingua ufficiale del Paese emittente.
La certificazione della traduzione verrà apposta dallo scrivente Consolato Generale previo pagamento dell’art. 72 del tariffario consolare.
L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
COSTI
A decorrere dall’8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda. La percezione di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale (art. 7 del tariffario consolare).
Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento e, pertanto, non è in alcun caso rimborsabile.
NOTA BENE
- Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non vengono restituiti.
- L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
- Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
- Il Consolato Generale trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza non sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute nelle relative pagine web.