La nascita di un bambino o di una bambina da almeno un genitore italiano residente in Victoria o Tasmania deve essere registrata presso gli Uffici Consolari del Consolato Generale d’Italia a Melbourne.
- La cittadinanza italiana del neonato verrà ufficialmente riconosciuta solo a seguito della registrazione della nascita presso gli Uffici Consolari. Senza la registrazione della nascita, il nascituro non è cittadino italiano;
- Nel caso in cui i genitori del neonato si fossero sposati in territorio non italiano, è necessario registrare il matrimonio (vedi sotto) prima della registrazione della nascita.
E’ possibile recarsi presso gli Uffici Consolari negli orari di apertura al pubblico e portare i seguenti documenti:
- Modulo di registrazione della nascita firmato da entrambi i genitori;
- Copia del documento di identità di entrambi i genitori (preferibilmente passaporto);
- Certificato originale di nascita con Apostille (vedi approfondimenti sotto); NOTA BENE – I certificati di nascita commemorativi a differenza dei certificati di nascita standard, NON sono un documento legale e NON possono essere utilizzati per scopi ufficiali;
- Traduzione in italiano del certificato di nascita.
A seguito dell’appuntamento presso gli Uffici Consolari, la registrazione è da intendersi correttamente avvenuta. Non verrà inviata alcuna email di conferma dell’avvenuta registrazione.
Se si desidera prenotare un appuntamento per il rilascio del primo passaporto del nascituro, invitiamo ad attendere circa 10 giorni dal giorno della registrazione della nascita. Trascorso tale periodo, è possibile accedere al portale online e procedere con la prenotazione dell’appuntamento.
IMPORTANTE
Il Decreto-Legge n. 36/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (Legge 74/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza per i minori figli di cittadini italiani.
La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza.
In particolare, secondo le nuove disposizioni, il cittadino italiano trasmette automaticamente la cittadinanza al figlio minore nato all’estero, e quindi ne può registrare la nascita in Italia, se ricorre una delle seguenti condizioni:
- un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o deve avere posseduto al momento del decesso – esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana) al momento della nascita del minore;
- un genitore (anche adottivo) cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del minore;
- il minore non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza.
NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)
In alcuni casi limitati, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1-ter del decreto legge n. 36/2025 come convertito in legge, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza (ossia che non rientrano in una delle 3 fattispecie sopra elencate), possono acquistare la cittadinanza italiana in due casi (previo pagamento di un contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro):
- Nel primo caso i seguenti presupposti devono essere rispettati CONGIUNTAMENTE:
- almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (anche se in possesso di altra cittadinanza);
- entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana ENTRO UN ANNO DALLA NASCITA del minore.
2. Il secondo caso è una NORMA TRANSITORIA e si applica quando sussistono TUTTE le condizioni seguenti:
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- i richiedenti sono minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 36/2025 (cioè persone che non avevano ancora compiuto i 18 anni di età alla data del 24 maggio 2025);
- i richiedenti sono figli di cittadino per nascita riconosciuto italiano sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata previo appuntamento prenotato entro la medesima data;
- I genitori dei minorenni devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il 31 maggio 2026.
Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro la medesima data.
NOTA BENE: Le due nuove ipotesi sopra descritte configurano un acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”: il minore che ne beneficia non è cittadino italiano per nascita o iure sanguinis. Cioè, in base all’art. 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.
Le dichiarazioni potranno essere rese presenzialmente in Consolato davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.
In base all’articolo 4, comma 1-bis L. n. 91/1992 / articolo 1, comma 1-ter decreto legge n. 36/2025, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
Beneficiario: Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. [inserire articolo pertinente]e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
ATTENZIONE:
Il Comune può rifiutare di trascrivere la nascita del minore avvenuta in costanza di matrimonio laddove il matrimonio dei genitori non sia ancora stato registrato. A tal fine si esortano gli istanti ad inviare contestualmente alla documentazione per la trascrizione della nascita del minore anche quella relativa al loro matrimonio.
La registrazione della nascita di minori adottati all’estero segue una procedura diversa. Si prega, pertanto, di contattare l’Ufficio consolare.