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Pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie solo nel caso di matrimonio da celebrarsi in Italia, sia esso contratto con rito civile o religioso.

La richiesta di pubblicazioni matrimoniali presso questo Consolato Generale può essere avanzata solo a condizione che almeno uno dei futuri sposi sia cittadino italiano residente negli Stati del Victoria o della Tasmania e sia iscritto all’AIRE presso questo Consolato Generale.

La richiesta può essere presentata esclusivamente nei sei mesi che precedono la data del matrimonio.

Se uno dei nubendi è residente in Italia, deve provvedere per proprio conto a richiedere le pubblicazioni matrimoniali nel proprio Comune di residenza.

All’appuntamento devono sempre presentarsi entrambi i nubendi, a prescindere dalla loro cittadinanza, muniti di un documento di riconoscimento.

COSA PORTARE ALL’APPUNTAMENTO PER RICHIEDERE LE PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI

Per i nubendi di cittadinanza italiana
  1. Passaporto in corso di validità;
  2. Modulo per la richiesta delle pubblicazioni, precompilato ma non firmato;
  3. Conferma della prenotazione del matrimonio, rilasciata dal Comune italiano prescelto dai nubendi;
  4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (clicca qui);
  5. Se il/la richiedente è divorziato/a e il divorzio non risulta ancora trascritto dovrà produrre certificato di divorzio o decree nisi provvisto di Apostìlle e tradotto in italiano;
  6. Se il/la richiedente è vedovo/a di un cittadino/a italiano/a e il certificato di morte non risulta ancora trascritto, dovrà produrre certificato di morte del coniuge precedente provvisto di Apostìlle e tradotto in italiano.
Nel caso che uno dei nubendi sia di cittadinanza straniera (NON australiana)

Se il cittadino straniero è di cittadinanza australiana, dovrà ottenere un documento chiamato “Atto Notorio” (clicca qui)

  1. Certificato di nascita originale (“full birth certificate“);
  2. Certificato di stato libero originale (“single status, no record result”);
  3. Eventuale certificato di divorzio o certificato di morte del coniuge precedente. In caso quest’ultimo sia in possesso di cittadinanza Italiana, detto certificato dovrà essere presentato in originale provvisto di Apostìlle e tradotto in italiano;
  4. Certificato di capacità matrimoniale plurilingue. È rilasciato SOLO dalle autorità dei Paesi degli Stati firmatari della Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia) ed è esente da legalizzazione e traduzione;
  5. Certificato di non impedimento “nulla osta”. È rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si è cittadini e deve essere:
    – legalizzato nelle forme previste (legalizzazione consolare o a mezzo apostille, se il Paese emittente aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961). Nel caso di specifici accordi internazionali, il certificato di non impedimento può essere esente da legalizzazione.
    – tradotto in italiano. Le traduzioni devono recare la certificazione di traduzione: nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma va poi legalizzata. Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall’ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare italiano competente ovvero dalla legalizzazione con Apostille cartacea per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961.Tale certificato deve indicare:

    – cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato libero, nome e cognome dei genitori;

    – dichiarazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;

    – la data di scioglimento del matrimonio (per la donna divorziata);

    – la data di vedovanza (per la donna vedova).

In aggiunta al nulla osta, questo Ufficio si riserva di richiedere ai cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non residenti in Italia ulteriore documentazione comprovante i requisiti previsti dall’art. 51 del DPR 396/2000, trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana (es. l’estratto dell’atto di nascita con indicazione dei nomi dei genitori, il certificato di stato libero).

Completati l’esame e l’acquisizione della documentazione, l’Ufficio consolare inserisce l’avviso di pubblicazioni matrimoniali all’albo consolare (anche telematico) per 8 giorni consecutivi, trascorsi i quali viene inviata per e-mail al Comune in Italia la necessaria delega per la celebrazione del matrimonio.

Il costo complessivo per la richiesta delle pubblicazioni matrimoniali è di circa 50 dollari australiani pagabili con carta di debito/credito.