Il Consolato informa il pubblico di un importante sviluppo riguardante le domande di cittadinanza italiana per discendenza, in particolare quelle interessate dall’interpretazione comunemente nota come “questione dei minori” (Minor Issue).
A seguito di una sentenza della Corte Suprema di Cassazione del luglio 2026, la precedente interpretazione è stata superata e le domande precedentemente respinte sulla base della vecchia interpretazione vengono riesaminate. Questa interpretazione rivista è particolarmente importante per i richiedenti le cui domande di cittadinanza erano state respinte in base alla precedente interpretazione della “questione dei minori”.
Secondo l’interpretazione rivista, qualora un genitore o un ascendente italiano abbia acquisito una cittadinanza straniera quando il figlio era minorenne, il figlio non necessariamente ha perso la cittadinanza italiana.
Un figlio nato all’estero può acquisire la cittadinanza del paese di nascita mantenendo al contempo la cittadinanza italiana attraverso un genitore italiano. In Australia, ad esempio, il diritto di un figlio alla cittadinanza australiana per nascita può dipendere dal fatto che un genitore fosse cittadino australiano o residente permanente al momento della nascita del figlio.
La nuova interpretazione riguarda i casi in cui il genitore o l’ascendente abbia acquisito la cittadinanza straniera prima del 15 agosto 1992.
In seguito alla recente decisione, stiamo riesaminando progressivamente le domande precedentemente respinte. I richiedenti non sono tenuti a presentare una nuova domanda né a ricominciare la procedura.