{"id":494,"date":"2023-02-15T05:14:53","date_gmt":"2023-02-15T04:14:53","guid":{"rendered":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/?page_id=494"},"modified":"2025-06-24T08:24:40","modified_gmt":"2025-06-24T06:24:40","slug":"riacquisto-della-cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza-italiana\/riacquisto-della-cittadinanza\/","title":{"rendered":"Riacquisto della cittadinanza italiana"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>APERTURA TERMINI DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A FAVORE DI EX CITTADINI <\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>AMBITO DI APPLICAZIONE <\/strong><\/p>\n<p>Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, come modificato dalla legge n.74\/2025, stabilisce il riacquisto della cittadinanza italiana in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n<ol>\n<li>a) il richiedente deve essere <strong>nato in Italia<\/strong> oppure <strong>essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi<\/strong>;<\/li>\n<li>b) il richiedente ha perso la cittadinanza <strong><u>non oltre il 15 agosto 1992<\/u><\/strong> in uno dei seguenti casi:<\/li>\n<\/ol>\n<p>1) ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all&#8217;estero la propria residenza (articolo 8, numero 1\u00b0, della legge n. 555\/1912);<\/p>\n<p>2) avendo acquistato senza concorso di volont\u00e0 propria una cittadinanza straniera, ha rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all\u2019estero (articolo 8, numero 2\u00b0, della legge n. 555\/1912);<\/p>\n<p>3) essendo figlio minore non emancipato di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza e ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555\/1912).<\/p>\n<p>Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, <strong><u>NON<\/u> <\/strong>si applica invece a favore di:<\/p>\n<p>&#8211; ex cittadini nati all\u2019estero che <strong>non sono stati residenti<\/strong> <strong>in Italia per almeno due anni continuativi;<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; chi ha perso la cittadinanza <strong>dopo il 15 agosto 1992<\/strong> (per qualunque motivo);<\/p>\n<p>&#8211; chi ha perso la cittadinanza per aver accettato impiego da un Governo estero o per essere entrato al servizio militare di potenza estera, e vi persista nonostante l&#8217;intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l&#8217;impiego o il servizio;<\/p>\n<p>&#8211; chi non ha esercitato l\u2019opzione prevista dall\u2019articolo 5, secondo comma, della legge n. 123\/1983 (figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore et\u00e0 e non lo ha fatto).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>COME RIACQUISTARE LA CITTADIANZA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p>Chi ha perso la cittadinanza italiana potr\u00e0 riacquistarla firmando una dichiarazione di volont\u00e0 del riacquisto della cittadinanza italiana. La dichiarazione pu\u00f2 essere presentata tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.<\/p>\n<p><strong><u>In questa prima fase, bisogner\u00e0 prenotare un appuntamento per Riacquisto della Cittadinanza sul <\/u><\/strong><a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/Home?ReturnUrl=%2fUserArea\"><strong>Portale Prenot@mi<\/strong><\/a><strong>. <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 della dichiarazione di volont\u00e0 del riacquisto della cittadinanza italiana.<\/strong><\/p>\n<p>Prima di rendere la dichiarazione, l\u2019interessato deve:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>a)<\/strong> identificarsi mediante valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li><strong>b)<\/strong> dimostrare, con documentazione completa e autentica:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>le proprie generalit\u00e0 complete (mediante <strong>certificato di nascita<\/strong>, che nel caso di nati all\u2019estero dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, <strong>legalizzato (apostillato) e tradotto<\/strong>);<\/li>\n<li><strong>solo per i nati all\u2019estero<\/strong>, la residenza in Italia per almeno due anni continuativi (mediante <strong>certificato storico di residenza<\/strong>);<\/li>\n<li>precedente possesso della cittadinanza italiana (mediante <strong>certificato storico di cittadinanza<\/strong>);<\/li>\n<li>la <strong>causa della perdita della cittadinanza<\/strong> (mediante <strong>documentazione atta a dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana<\/strong>: certificato di naturalizzazione australiana &#8211; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata (apostillata) e tradotta);<\/li>\n<li>la <strong>data di decorrenza di tale perdita<\/strong> della cittadinanza italiana (generalmente, mediante la documentazione di cui al punto 4).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per comprovare quanto elencato, <strong>NON<\/strong> sar\u00e0 possibile ricorrere all\u2019utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;<\/p>\n<ol>\n<li><strong>c)<\/strong> pagare <strong>il diritto consolare pari ad euro 250<\/strong> presso l\u2019Ufficio Consolare.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La dichiarazione di volont\u00e0 del riacquisto della cittadinanza deve essere <strong>resa dall\u2019interessato personalmente innanzi al dipendente dell\u2019Ufficio consolare delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile, il quale deve ricevere personalmente la dichiarazione.<\/strong> <strong>Non \u00e8 richiesta la presenza di testimoni.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Effetti della dichiarazione di volont\u00e0 del riacquisto della cittadinanza italiana.<\/strong><\/p>\n<p>Dal <strong>giorno successivo<\/strong> alla dichiarazione, l\u2019ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana. <strong>La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo<\/strong>: dal giorno della perdita della cittadinanza (per i naturalizzati stranieri il giorno successivo all\u2019acquisto volontario della cittadinanza straniera) fino al giorno in cui \u00e8 presentata la dichiarazione di riacquisto, l\u2019interessato \u00e8 considerato straniero a tutti gli effetti di legge.<\/p>\n<p>Il riacquisto della cittadinanza comporta il <strong>riacquisto di diritti ed obblighi propri dello stato di cittadinanza<\/strong>, tra cui si segnalano:<\/p>\n<p>1) l\u2019obbligo di <strong>iscrizione anagrafica<\/strong> presso l\u2019<a href=\"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-e-stato-civile\/\">AIRE <\/a>;<\/p>\n<p>2) l\u2019obbligo di aggiornare la propria <strong>posizione di stato civile<\/strong> (ad esempio, fornendo l\u2019atto di matrimonio, gli atti con i quali i matrimoni precedenti sono stati sciolti, eccetera);<\/p>\n<p>3) il diritto di essere <strong>iscritto alle liste elettorali<\/strong>;<\/p>\n<p>4) il diritto di ottenere il passaporto e la carta di identit\u00e0, previo appuntamento da prendere sul <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/Home?ReturnUrl=%2fUserArea\">Portale Prenot@mi<\/a>.<\/p>\n<p><strong>NOTA BENE: Si attira l\u2019attenzione sul fatto che il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all\u2019estero non comporta pi\u00f9 l\u2019automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all\u2019estero. Per tale acquisto (cosiddetto <em>communicatione iuris<\/em>) \u00e8 ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto. Pertanto, i figli (minorenni o, a maggior ragione, maggiorenni) residenti all\u2019estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore non acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana.<\/strong> <strong>Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potr\u00e0 acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia (articolo 4, comma 1, lettera c, o articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 91\/1992).<\/strong><\/p>\n<p>Infine, poich\u00e9 il genitore che riacquista la cittadinanza non \u00e8 pi\u00f9 un cittadino per nascita, ma lo \u00e8 a diverso titolo (il riacquisto), <strong>NON<\/strong> \u00e8 possibile presentare, a favore dei figli minorenni di coloro che riacquistano la cittadinanza italiana, la <strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (vedi <\/strong><a href=\"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2025\/06\/registrazione-degli-atti-di-nascita-figli-minorenni\/\">Registrazione degli atti di nascita <\/a><strong>).<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"APERTURA TERMINI DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A FAVORE DI EX CITTADINI AMBITO DI APPLICAZIONE Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, come modificato dalla legge n.74\/2025, stabilisce il riacquisto della cittadinanza italiana in presenza dei seguenti requisiti: a) il richiedente deve essere nato in Italia oppure essere stato residente in Italia [&hellip;]","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"parent":963,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-494","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/494","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=494"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/494\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4501,"href":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/494\/revisions\/4501"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/963"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=494"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}