{"id":485,"date":"2023-02-15T05:12:29","date_gmt":"2023-02-15T04:12:29","guid":{"rendered":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/?page_id=485"},"modified":"2025-07-15T05:17:42","modified_gmt":"2025-07-15T03:17:42","slug":"cittadinanza-per-discendenza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza-italiana\/cittadinanza-per-discendenza\/","title":{"rendered":"Riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza"},"content":{"rendered":"<h1>CITTADINANZA PER DISCENDENZA SECONDO IL CRITERIO DELLO IUS SANGUINIS<\/h1>\n<p>L\u2019art. 1 della legge n. 91\/92 stabilisce che \u00e8\u00a0<strong><em>cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, con la\u00a0<strong>condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore et\u00e0 del diretto discendente.<\/strong><\/p>\n<p>Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza \u00e8 necessario che siano provati i seguenti punti:<\/p>\n<ol>\n<li>che la discendenza abbia inizio da un\u00a0<strong>avo nato in Italia <\/strong>(dante causa);<\/li>\n<li>che il dante causa abbia\u00a0<strong>mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore et\u00e0 <\/strong>o emancipazione del diretto discendente;<\/li>\n<li>che sia comprovata la\u00a0<strong>discendenza dal dante causa <\/strong>mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale. Si ricorda che gli atti rilasciati in Australia necessitano di essere convalidati con <a href=\"https:\/\/www.dfat.gov.au\/about-us\/our-services\/apostilles-authentications-certificates-of-no-impediment-to-marriage\/Pages\/apostilles-authentications-and-certificates-of-no-impediment-to-marriage\">Apostille.<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><br \/>\nULTERIORI REQUISITI<\/strong><\/p>\n<p>Il Decreto-Legge n. 36\/2025, del 28 marzo 2025, convertito in legge in data 24 maggio 2025 (legge 74\/2025), ha introdotto ulteriori requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.<\/p>\n<p>In particolare, secondo le nuove disposizioni, i<strong>l richiedente nato all\u2019estero, oltre a dover rispettare le condizioni di cui sopra<\/strong>, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana,\u00a0<strong>deve anche rientrare in almeno una delle seguenti fattispecie:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>deve avere\u00a0<strong>esclusivamente la cittadinanza italiana <\/strong>(cio\u00e8 non ha e non pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza al di fuori di quella italiana);<\/li>\n<li><strong>un genitore (anche adottivo) o un nonno deve possedere <\/strong>\u2013 o avere posseduto al momento del decesso \u2013\u00a0<strong>esclusivamente la cittadinanza italia<\/strong><strong>na<\/strong> alla nascita del richiedente;<\/li>\n<li><strong>un genitore (anche adottivo) cittadino deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi<\/strong>, successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana, prima della nascita o adozione del richiedente.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><br \/>\nAPPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA<\/strong><\/p>\n<p>Gli ulteriori requisiti di cui sopra non si applicano alle istanze di cittadinanza presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, o alle istanze, <strong>corredate della necessaria documentazione<\/strong>, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025, prenotato e confermato entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025. <strong>Per tutti gli altri casi, viene applicata la nuova normativa.<\/strong><\/p>\n<p>Per domande \u201c<strong>presentate<\/strong>\u201d si intende consegnate allo sportello dell\u2019Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate.<\/p>\n<p>Per \u201c<strong>appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente<\/strong>\u201d si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dal portale Prenot@mi o dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza.<\/p>\n<p><strong><u>ATTENZIONE<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>La donna italiana perdeva la cittadinanza se contraeva matrimonio con cittadino straniero fino al 01\/01\/1948.<\/strong><\/li>\n<li><strong>La donna italiana trasmette la cittadinanza solo dopo il 01\/01\/1948.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><br \/>\nISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA PER DISCENDENZA<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>SOLO<\/strong>\u00a0i cittadini maggiorenni possono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza. Per i cittadini minorenni si invita a prendere visione di quanto riportato al\u00a0<a href=\"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/registrazioni-nascite-matrimoni-divorzi-e-morte\/\">link<\/a>.<\/li>\n<li>L\u2019istanza pu\u00f2 essere presentata presso questo Consolato Generale d\u2019Italia a Melbourne\u00a0<strong>SOLO\u00a0<\/strong>da\u00a0<strong>cittadini australiani o cittadini di altri Stati provvisti di visto australiano di residenza permanente negli Stati del Victoria o della Tasmania.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Prova della residenza in Victoria o in Tasmania \u00e8 richiesta al momento della presentazione della domanda.<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019istanza \u00e8 individuale, va presentata di persona previo\u00a0<a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">appuntamento da prendersi online\u00a0<\/a>\u00a0e corredata della documentazione richiesta.<\/li>\n<li>Qualora due o pi\u00f9 membri della stessa famiglia intendono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso dante causa, sia contemporaneamente o in momenti diversi, \u00e8 sufficiente presentare solo una documentazione relativa al dante causa e ai discendenti comuni, purch\u00e9 i richiedenti siano tutti residenti in Victoria o Tasmania.<\/li>\n<li>I residenti nel Victoria o Tasmania i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa al dante causa in originale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA<\/strong><\/p>\n<p>Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<ol>\n<li>Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, ovverosia:<br \/>\n<strong>a) Estratto dell\u2019atto di nascita<\/strong> dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque:<br \/>\n<strong>b) Atti di nascita<\/strong>, muniti di traduzione italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<br \/>\n<strong>c) Atto di matrimonio<\/strong> dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione italiana se formato all\u2019estero;<br \/>\n<strong>d) Atti di matrimonio <\/strong>dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<br \/>\n<strong>e) Certificato<\/strong> rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione in lingua italiana, <strong>attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione<\/strong> anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<br \/>\n<strong>f) Certificato<\/strong> rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana <strong>attestante <\/strong>che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana <strong>vi abbiano mai rinunciato<\/strong> ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<br \/>\n<strong>g) Prova di residenza nello Stato della Victoria o Tasmania;<br \/>\n<\/strong><strong>h) Passaporto in corso di validit\u00e0.<br \/>\n<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Per l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <u>inoltre<\/u> produrre:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana del nonno o genitore dante causa:\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi del genitore o adottante italiano;\n<ul>\n<li>Certificato storico di residenza rilasciato dal Comune Italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Gli Atti di Stato Civile Australiani<\/strong> e le Dichiarazioni di Non-Acquisto o di Acquisto della Cittadinanza Australiana dovranno essere completi di <strong>Apostille e traduzione<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>In caso di documenti non australiani<\/strong>, dovranno essere debitamente legalizzati e tradotti e il richiedente dovr\u00e0 verificare con il Consolato italiano competente la correttezza formale e sostanziale della documentazione.<\/p>\n<p>In casi eccezionali, questo Consolato Generale potr\u00e0 certificarne la traduzione secondo le modalit\u00e0 sopra menzionate,\u00a0<u>posto che il documento straniero sia redatto in inglese quale lingua ufficiale del Paese emittente<\/u>.<\/p>\n<p>La certificazione della traduzione verr\u00e0 apposta dallo scrivente Consolato Generale previo pagamento dell\u2019art. 72 del\u00a0<a href=\"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/chi-siamo\/la-sede\/tariffe-consolari\/\">tariffario consolare<\/a>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell\u2019istanza di cittadinanza.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>La ricerca della documentazione \u00e8 onere del richiedente.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>COSTI<\/strong><\/p>\n<p>A decorrere dall\u20198 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda. La percezione di\u00a0<strong>600 Euro<\/strong>\u00a0da corrispondersi in valuta locale (<a href=\"https:\/\/consmelbourne.esteri.it\/it\/chi-siamo\/la-sede\/tariffe-consolari\/\">art. 7 del tariffario consolare<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che\u00a0<u>non implica in alcun modo l\u2019esito positivo del procedimento<\/u>\u00a0e, pertanto, non \u00e8 in alcun caso rimborsabile.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>NOTA BENE<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non vengono restituiti.<\/strong><\/li>\n<li>L\u2019Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell\u2019istanza di cittadinanza.<\/li>\n<li>La ricerca della documentazione \u00e8 onere del richiedente.<\/li>\n<li><strong>Il procedimento per l\u2019accertamento del possesso della cittadinanza italiana sar\u00e0 concluso entro 730 giorni<\/strong>, cos\u00ec come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17\/01\/2014, in G.U. n. 64 del 18\/03\/2014.<\/li>\n<li>Il Consolato Generale trasmetter\u00e0 tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all\u2019esito della procedura, contestualmente all\u2019invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Alle richieste dell\u2019utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza\u00a0<u>non<\/u>\u00a0sar\u00e0 possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute nelle relative pagine web.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"CITTADINANZA PER DISCENDENZA SECONDO IL CRITERIO DELLO IUS SANGUINIS L\u2019art. 1 della legge n. 91\/92 stabilisce che \u00e8\u00a0cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani. 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