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Unioni Civili: entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76

Si segnala che:

• E’ possibile presentare richiesta di costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso di cittadinanza italiana, presso gli uffici consolari competenti in base alla residenza di una delle due parti.

• In analogia a quanto previsto per gli altri atti di stato civile, il cittadino italiano che all’estero abbia già contratto – se previsto dall’ordinamento locale – matrimonio o unione civile (anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016), dovrà far pervenire all’ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili.

• E’ possibile contrarre unione civile tra persone delle stesso sesso presso l’Ufficio consolare competente per residenza, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

• Per i cittadini che hanno l’intenzione di contrarre all’estero, se previsto dalla legge locale, matrimonio o unione civile, la norma citata abilita gli uffici consolari al rilascio del certificato di capacità matrimoniale. Resta fermo, anche in questo caso, il successivo obbligo dell’interessato di far pervenire all’ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia.

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